Usufrutto Casa e la nuda proprietà

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nuda proprietà

Per definizione, la “nuda proprietà” è un caso di proprietà privata relativo ad un immobile del quale si acquisisce la proprietà ma non il diritto di usufrutto relativo allo stesso; adesso, invece, occupiamoci di definire il diritto di usufrutto in sé: consiste, in sintesi, nel godere di un bene di proprietà di un altro soggetto e della facoltà di sfruttarlo. Si applica in casi particolari ed è regolata da una complessa legge.

Le forme di usufrutto casa e l’articolo 978 del Codice Civile

L’usufrutto può essere classificato in due forme tradizioni: la prima è stabilita del genitore esercente la poste sui beni dei figli minori; e la seconda, invece, spetta al coniuge superstite sui beni del defunto. L’usufrutto, di conseguenza, può nascere da un negozio giuridico relativo ad un contratto o ad un testamento, rispettivamente chiamati inter vivos e mortis causa.

usufrutto casa

Il diritto di usufrutto e, in generale, la nuda proprietà come concetto a sé stante, sono descritti e stabiliti giuridicamente dall’articolo 978 del Codice Civile, che vi riportiamo parzialmente di seguito. La legge è estremamente complicata e vi consigliamo di farvi assistere da un legale.

 “Nel primo caso l’usufrutto può sorgere in due modi, o mediante un contratto di alienazione (donazione, vendita, permuta ecc.) che abbia per oggetto la costituzione dell’usufrutto a favore dell’acquirente, ovvero mediante un contratto che abbia che abbia per oggetto il trasferimento della nuda proprietà, di modo che il diritto di usufrutto venga a crearsi in capo all’alienante (vendita, donazione, ecc. con riserva di usufrutto) o eventualmente ad un terzo beneficiario (contratto a favore di terzo).

A seconda della natura del contratto con il quale si costituisce il diritto di usufrutto la disciplina sarà diversa. Può essere tuttavia opportuno rilevare che in ogni caso il contratto costitutivo del diritto di usufrutto deve esser fatto in forma scritta sotto pena di nullità. Naturalmente, per la particolare natura dell’oggetto, il contratto costitutivo del diritto di usufrutto è sottratto all’applicazione di alcune delle norme dettate per il tipo di contratto di cui si tratta. Così si è ritenuto che la vendita di usufrutto o la vendita con riserva di usufrutto non è soggetta alla rescissione per lesione enorme, dato il carattere aleatorio che la vendita assume in tal caso. Altrettanto dovrà ritenersi per quanto riguarda l’azione generale di lesione, ammessa dal nuovo codice per tutti i contratti con prestazioni corrispettive e per quanto riguarda la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione, che in astratto si potrebbe ammettere nel caso in cui il corrispettivo dovuto dall’usufruttuario sia frazionato, ma che deve escludersi in base a quanto prevede l’ordinamento.”

Ricordiamo, in ogni caso, che è opportuno riferirsi ad un commercialista o un esperto di fiducia del settore e che la traduzione in linguaggio comune dei termini giuridici, delle leggi e, in generale, del Codice Civile, può risultare complicata senza l’opportuna conoscenza in materia legislativa. E’ pur sempre possibile trovare il testo integrale dell’articolo ed ulteriori definizioni, nel caso si percepisca la necessità di averne bisogno, su diverse piattaforme web e in qualsiasi studio legale competente.

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