Ordine di demolizione per abuso edilizio

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abuso edilizio

L’abusivismo edilizio, come qualsiasi altro tipo di azione ed attività abusiva, è da sempre una questione ostica e spiacevole da trattare, e più passa il tempo, più le situazioni ed i problemi si intersecano, rendendo difficoltoso l’andamento della burocrazia e le azioni da svolgere per risolvere le complicate situazioni relative a ciò.

Fortunatamente, per quanto riguarda le azioni legali, invece, la faccenda è molto più semplice: gli ordini di demolizione, infatti, secondo il Consiglio di Stato sono sempre validi e rimangono tali anche dopo il passare di parecchio tempo dall’ordine stesso, a causa dell’inadempimento dello stesso.

Ma vediamo ne dettaglio cosa significa tutto ciò, cosa comporta la decisione intrapresa dal Consiglio di Stato e, soprattutto, cos’è l’abuso edilizio.

Ordine di demolizione per abuso edilizio

Abuso edilizio

Partiamo, dunque, con il dare una breve definizione di abuso edilizio: secondo il codice penale, si tratta di un illecito che consiste nella realizzazione di interventi edilizi non autorizzati o non dichiarati ufficialmente presso l’amministrazione operante di riferimento; sono considerati abusi edilizi, dunque, tutti quegli interventi effettuati in assenza di un’autorizzazione amministrativa riconosciuta, atti alla costruzione, all’ampliamento di volume o di superficie, al cambio di destinazione d’uso, alla costruzione su suolo non edificabile, o a qualsiasi altra modifica della sagoma e della struttura di un edificio o di una qualsiasi altra opera edilizia.

L’abusivismo edilizio nel nostro Paese, è stato – per molto tempo – causa di danneggiamento per l’economia, il turismo, ma soprattutto per la cultura della legalità, e continua tutt’oggi ad esserlo, malgrado le rigide regole a riguardo. Il fenomeno, nonostante fosse ormai stato parzialmente arginato già durante la prima metà del ‘900, ebbe una catastrofica ri-diffusione subito dopo il secondo dopoguerra, a causa delle disagevoli condizioni precarie in cui la popolazione faceva fatica a sopravvivere; l’obiettivo, infatti, era quello di disporre di più abitazioni fungibili possibili, seppur irregolari.

La decisione del consiglio di stato

Secondo quanto dichiarato dalla sentenza n. 3351, sez. VI, 31 maggio 2018 – 4 giugno 2018, del Consiglio di Stato:

 

In caso di abusi edilizi, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una

valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né – ancora – una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione,non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico, infatti, non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo.”;

in breve, dunque, una situazione di abuso edilizio – illegittima, dunque – non può mai, in alcun caso, essere resa legittima ed essere sollevata dalle proprie accuse di illegalità, né può sollevare il proprietario dalle sue responsabilità sull’edificio. Ciò accade anche nel caso in cui il reale responsabile dell’abuso non sia il proprietario attuale dell’immobile, e la cessione dello stesso non risulti, dunque, effettuata con intenti ingannevoli.

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