Costruire su area agricola: Quando e come costruire

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costruire su area agricola

Ci scrive un nostro lettore:

“Ho una vasta area agricola e vorrei iniziare a fabbricarci qualcosa, è possibile? Quali sono i requisiti e i limiti? Grazie”

GIà dalla fine degli anni 70 abbiamo visto un proliferare di piani regolatori e normative regionali che hanno cercato di fermare la corsa selvaggia alla lottizzazione di terreni agricoli.
Da allora ci sono regole sempre più severe per poter impedire comportamenti scorretti da parte di chi costruisce.

costruire in area agricola

Cos’è una zona agricola

 

Secondo il Piano Regolatore Generale, l’area di un comune è divisibile in Zone Territoriali Omogenee (ZTO), per un totale di sei tipi di zona:

Zone A: tutte quelle zone del territorio comunale che comprendono parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

Zone B: tutte quelle zone del territorio comunale che comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A in cui l’indice di densità territoriale di ciascuna zona enucleata non sia inferiore ad 1,5 mc/mq;

Zone C: le zone del territorio comunale che comprendono le parti di territorio destinate a nuova edificazione per la realizzazione di manufatti ad uso residenziale o direzionale o ricettivo o extralberghiero, l’intervento è ammissibile previa redazione di uno strumento urbanistico esecutivo che ha carattere obbligatorio, di iniziativa pubblica o privata o a cura dei soggetti attuatori di progetti di edilizia sovvenzionata e convenzionata secondo gli indici urbanistici e i modelli tipologici di progetto indicati negli strumenti urbanistici esecutivi che hanno carattere obbligatorio, redatti per iniziativa pubblica e privata;

Zone D: le zone del territorio comunale che comprendono le aree destinate alle attività produttive, non agricole, a valenza varia;

Zone E: zone del territorio comunale che comprendono aree agricole in cui si manifestano le colture in modo variamente articolato;

Zone F: zone del territorio comunale che comprendono gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale.

Le zone omogenee sono definite nel Decreto Interministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”.

 

Zona E

Risulta quindi evidente che la zona di nostro interesse è la zona di tipo E, ovvero zone di territorio comunale caratterizzate da colture agricole, vegetazione spontanea o meno.

Si può quindi costruire sulla zona E?

Sì, è possibile secondo il permesso di costruire (Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art 25, comma 4), definito nel T.U. per l’Edilizia D.P.R. n. 380/2001.

La legge prevede un limite di lottizzazione di 0.013mq/mq su lotti con superficie minima di 10.000mq, che si traduce in 130mq per un lotto di 10.000mq e così via dicendo.

L’edificazione è permessa solo per realizzare abitazioni a scopo residenziale.

Ci sono anche ulteriori requisiti per poter edificare sul lotto:

La destinazione d’uso della proprietà deve essere d’uso e finalità di conduzione agricola del fondo. Occorre, inoltre, avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.Lgs 29 marzo 2004, n 99);

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