La TASI, ossia il Tributo per i servizi indivisibili, assieme all’IMU – ovvero l’Imposta Municipale Unica, e la TARI – cioè la Tassa sui rifiuti – costituisce, con le altre due imposte statali, l’insieme delle tassazioni dello IUC, l’Imposta Unica Comunale: un sistema di tasse, imposte, agevolazioni, esenzioni e detrazioni relativi a pagamenti obbligatori nei confronti di una proprietà immobiliare, che sia la prima casa o meno, e che costituisca eventualmente l’abitazione principale del cittadino.
La TASI è una delle tassazioni più ambigue e atipiche dell’intero ordinamento italiano. Creata con la legge 208 del 2013 e facente parte del macro-disegno della Legge di Stabilità del 2014, la TASI gioca un ruolo centrale all’interno dell’ambito delle imposte immobiliari.
Per chiarire nel migliore dei modi gli scopi ultimi di questa tassa importante, non c’è nulla di meglio che affidarsi a coloro che l’hanno studiata e successivamente creata. Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello Stato Italiano, in merito alle funzioni e agli obiettivi del Tributo per i servizi indivisibili, all’interno della sezione della disciplina del tributo immobiliare sulla propria piattaforma digitale, espone quanto segue.
Vi rilasciamo il testo integrale affinché possiate, nell’eventualità si abbiano dubbi, perplessità o domande, rivolgervi ad un commercialista o un esperto nel settore. Ricordiamo che è inoltre possibile contattare la segreteria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il cui numero telefonico e indirizzo immobiliare sono disponibili sul sito web ministeriale.
“Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli.
Occorre precisare che l’abitazione principale è stata soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia dalla TASI.
L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale.
In quest’ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.
Quanto alla nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, si deve far riferimento alla medesima definizione stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, che la individua nell’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2.
Valgono, inoltre, le medesime ipotesi di equiparazione per legge o per regolamento comunale previste per l’IMU dallo stesso art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.”
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