IUC: Come funziona l’Imposta Unica Comunale

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Imposta Unica Comunale

L’imposta unica comunale (IUC) è l’insieme di imposte in sostituzione di tributi soppressi che regola il possesso e l’occupazione, a seconda del titolo, di eventuali immobili posseduti all’interno di un comune. La IUC ha preso il posto, in particolar modo dell’IMU e della Tassa inerente la raccolta dei rifiuti.

Nello specifico, la IUC è un tributo che è possibile suddividere in tre diverse imposte:

-TARI
TASI
IMU

È stata introdotta nel 2014, è possiede diverse caratteristiche e sfumature, in quanto mette insieme la natura patrimoniale a quella relativa a servizi urbani.

Per comprendere a fondo in cosa consiste e di cosa si sta parlando, è utile capire di cosa si occupa ogni singola imposta.

iuc

La TARI è attribuita a chiunque sia in possesso di un immobile o di un’area che produca rifiuti, e vi si ritrovano tutte le caratteristiche conosciute grazie alle precedente imposte come la TARSU, la TIA e la TARES. Difatti, come regolamentato con i precedenti tributi, sono escluse le aree accessorie come locali di sgombero, cantine, scale d’accesso, parti condominiali in comune e simili.

Invece la TASI si occupa di regolamentare il costo dei servizi forniti dal comune in questione, come ad esempio la sicurezza delle strade, l’illuminazione e tutta la gestione inerente le reti pubbliche e i rispettivi impianti. Per caratteristiche è possibile dire che è andata a sostituire la vecchia TARES.

Devono contribuire tutti quelli che posseggono un titolo immobiliare, fatta eccezione per terreni agricoli ed eventuali fabbricati presente sullo stesso. Dal 2016 la TASI non colpisce più i proprietari di abitazioni principali, ma solo di quelle considerate di lusso.

Difatti, è l’imposta che è andata a sostituire l’IMU, e si calcola alla stessa vecchia maniera per determinare la rendita catastale dell’immobile, ma con una rivalutazione pari al 5% e andando a moltiplicare per i coefficienti relativi all’imposta immobiliare.

Dovranno, infatti, contribuire tutti i proprietari e gli inquilini con le percentuali dettate da ciascun comune in cui si risiede. Nel caso specifico di un locale detenuto per meno di sei mesi nell’arco di un anno solare, contribuire spetterà al proprietario dell’immobile sia che sia usufruttuario o titolare di un altro diritto reale sul locale in questione.

La TASI ha un’aliquota fissata tra l’1 per mille e il 2,5 per mille. Ogni comune può aumentarla fino ad un valore pari allo 0,8 per mille, come è in suo potere ridurla fino a zero o avvalersi di particolari detrazioni in base a dei criteri specifici.
Il Comune può avvalersi di tali riduzioni in diversi casi:

-se l’immobile non viene utilizzato sempre come quelli adibiti ad uso stagionale
-se l’abitazione è vissuta da una singola persona
-se i residenti di un particolare immobile vivono all’estero per un periodo superiore ai sei mesi
-con altri diversi criteri se le caratteristiche di un contribuente sono considerate particolari e uniche

Per quel che riguarda i fabbricati adibiti ad impresa l’aliquota è fissa all’1 per mille, ma anche qui il Comune può modificarla sia riducendola che aumentandola fino ad un massimo del 2,5 per mille, a meno che non sia modificata la destinazione d’uso dello stesso immobile.

La TASI viene versate come altre imposte mediante il modello F24 con il bollettino di conto corrente postale standard. Per chi dovesse presentare, invece, il Modello Unico per quel che concerne la dichiarazione dei redditi, si potrà compensare quanto si deve per la TASI con i crediti di imposta, in particolar modo con l’IRPEF.

Per tutto il resto, ovvero per quel che riguarda scadenze, obblighi sul come provvedere al versamento, ogni comune potrà deliberare le proprie intenzioni, così come per il contribuente su come si vuole contribuire, dunque se rateizzare in due rate l’anno o versare tutto in una volta. L’importante è decidere entro il 16 giugno di ogni anno.

Per quel che riguarda l’IMU che non è stata completamente abolita, ma è dovuta ai possessori o ai detentori di un immobile non destinato ad abitazione principale. Nello specifico per le categorie A/1, A/8, A/9, ovvero ville, castelli, appartamenti di lusso e simili. Viene trattata come la nuova TASI, e anche qui non si potrà richiedere più del 11,4 per mille, sommando i valori sopra citati.

Come nella maggior parte dei casi sono previste delle sanzioni nel caso non si dovessero rispettare i termini imposti, perlopiù decise dal comune di residenza che valuterà ogni singolo caso in base alle proprie caratteristiche al proprio inadempimento, considerando che lo Statuto del Contribuente valuterà la possibile inapplicabilità delle sanzioni in caso di cosiddette “obiettive condizioni di incertezze”.

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