Tari seconda casa, esenzione e diritto al pagamento ridotto

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tari seconda casa

La TARI è una tassa relativa alla produzione e smaltimento dei rifiuti urbani, viene applicata su ogni tipo di immobile, cosa che spesso crea parecchia confusione. Anche sulla seconda casa appunto è necessario il pagamento ma ci sono diverse situazioni ed esenzioni in merito, ora le andremo a vedere insieme.

Questa tassa è stata imposta dal governo italiano sia sulla prima casa che sulla seconda, a partire dal 2014; lo stato lascia però tutto il potere decisionale alle amministrazioni comunali che da sole decidono quanto di debba pagare, decidono quindi aliquote e percentuali di imposta per il calcolo definitivo.

Queste percentuali vertono su parametri indicativi quali il numero di abitanti all’interno della casa, in relazione alle dimensioni della casa stessa.

Il Comune a stabilisce inoltre anche quali degli individui hanno diritto all’esenzione oppure al pagamento della tassa in forma ridotta, sulla base di criteri fissati nelle apposite delibere.

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Tari seconda casa: Esenzione dalla tassa

Ogni comune italiano quindi ha le sue normative, ma in linea generale, se la casa non ha la residenza di nessun abitante, non so è tenuti a pagare la tassa, a patto che non siano attive le utenze di luce, acqua e gas, oltre al fatto che non devono essere presenti arredamenti e mobili, insomma, deve essere vuota.

Anche perché in una casa vuota è teoricamente impossibile produrre rifiuti, quindi il problema non si pone. Il proprietario della casa, per essere esente legalmente dal pagamento, deve presentare una richiesta con annessi documenti dichiarati le condizioni sopra citate e, quando pronta, dovrà aspettare l’approvazione del comune stesso che potrebbe anche fare dei controlli.

Tari: Diritto al pagamento ridotto

Si può anche risultare nelle condizioni adatte a far sì che si abbia uno sconto del 20%-30% (dipende dal comune). Avviene nel caso in cui il proprietario sia in grado di dislchiarare che l’immobile rimane abitato o affittato solo determinati periodi dell’anno, come ad esempio solo nei mesi estivi, o sporadicamente all’interno dell’anno.

La legge di stabilità del 2014 stabilisce anche quali classi di immobili possono usufruire di questo sconto, fra queste ci sono le abitazioni per uso stagionale o uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte ad uso prettamente stagionale o non continuativo; le case occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, oltre sei mesi annui, all’estero e i fabbricati rurali a uso abitativo.

Anche in questo caso va presentata una domanda e il comune mette a disposizione a questo proposito dei moduli per la richiesta di esenzione o sconto.

Il sistema di calcolo della tassa sui rifiuti e sul loro smaltimento per le seconde case non abitate in modo continuativo, si basa sul numero di componenti dichiarati abitanti dell’immobile in proporzione alla superficie espressa in metri quadrati.

Spetta pertanto al proprietario, nonché contribuente, dichiarare o meno l’effettivo numero di componenti del nucleo familiare o delle persone che lo occupano. L’Amministrazione comunale, attraverso una delibera annuale, stabilisce le aliquote in base alle quali viene effettuato il calcolo dell’imposta dovuta proprio in relazione alla dimensione della casa e al numero degli occupanti.

La somma da pagare deve essere poi versata, generalmente, in due fasi: la prima entro la fine del mese di aprile, la seconda entro la fine del mese di ottobre come saldo dell’importo totale dovuto.

Nel caso di case in affitto, la legge italiana prevede che l’inquilino che abita per più di sei mesi all’anno nella casa la debba pagare da sé, mentre se ci abita per meno di sei mesi sta a carico del proprietario.

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