Mutuo rifiutato? Responsabilità della banca e risarcimento danni

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mutuo rifiutato

Avete deciso di aprire un mutuo per comprare la casa dei vostri sogni, ma ecco l’intoppo:

la banca vi revoca il consenso, proprio all’ultimo minuto, senza dare una valida e giustificata motivazione al cliente.

È, purtroppo, una cosa che accade abbastanza frequentemente, e seppur possa sembrare strano, e magari anche immotivato, vista, magari, la situazione economica positiva, ci si chiede cosa abbia spinto l’istituto a negare la nostra richiesta.

Ci si chiede inoltre se ci siano delle responsabilità da parte dell’istituto, e se è possibile ottenere un rimborso. Vediamo come comportarci.

Perchè avviene l’Interruzione delle trattative?

Uno dei primi errori che possiamo commettere è che un contratto scritto sia vincolante per entrambe le parti firmatarie. Purtroppo non è così.

L’articolo 1337 del codice civile lo dice chiaramente. Quando due o più soggetti instaurano un accordo commerciale, devono mantenere un atteggiamento di buona fede e onestà nei confronti degli altri soggetti, non nascondendo nulla alla conoscenza collettiva del contratto, che potrebbe comprometterne la validità.

Si instaura una legittima aspettativa di conclusione dell’affare che va rispettata da tutte le parti coinvolte, specie se lo stadio delle trattative è avanzato.

Mutuo rifiutato: Quali sono le responsabilità della banca?

Il tribunale di Parma si esprime in merito al recesso unilaterale da parte dell’istituto di credito, indicando che il recesso ingiustificato delle trattative è a carico della banca solo se ci sono dei presupposti.

Ecco quali:

  • Le parti coinvolte devono essere giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere in una delle due il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
  • Sempre tra le parti coinvolte, devono essere in corso trattative;
  • La controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo;
  • L’interruzione delle trattative non deve essere addebitabile al soggetto danneggiato.

All’atto pratico, quindi, non basta che la banca dia una semplice manifestazione di disponibilità a valutare un possibile finanziamento.

Occorre che la banca spinga il proprio cliente a considerare il mutuo come “quasi approvato”, magari spingendolo ad ultimare l’operazione commerciale che ha spinto il cliente a richiedere il finanziamento indicato.

(Come ad esempio l’acquisto di una casa, investimenti, acquisto di beni mobili)

Esiste un risarcimento del danno?

Sebbene per la banca, intesa come soggetto privato, non sussista alcun obbligo di contrarre contratti con chicchessia, così come può decidere di imporre determinate garanzie, la banca è libera di scegliere il soggetto col quale concludere un contratto.

Dato l’elevato potere, espresso in interesse pubblico ed economico, però, la banca trova una serie di limitazioni che vengono espresse ed imposte nel codice civile.

Tali limitazioni sono dettate soprattutto dalla buona fede contrattuale, che spinge la banca a non frustrare le speranze già ingenerate, con il proprio comportamento, nel potenziale cliente.

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In caso di un mutuo rifiutato senza valida motivazione e con le trattative ormai agli stadi finali, il cliente richiedente può agire in maniera giudiziaria, rivolgendosi all’arbitro bancario finanziario.

Sarà necessario dimostrare, ai fini dell’ottenimento del risarcimento, che l’istituto bancario in questione abbia negato il mutuo all’ultimo minuto, generando un danno concreto e tangibile.

Il sostenimento di alcune spese, il pagamento di una mora, il mancato raggiungimento di un affare con terzi sono tutti elementi validi.

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