Il primo luglio passato è entrato definitivamente in vigore l’obbligo di dotare gli impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Se secondo alcuni sarebbe sufficiente l’aver dato incarico all’impresa per installarle, va invece sottolineato come questa interpretazione non regge alla luce della Faq del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) emessa nel giugno, ove al punto numero 7 si spiega meglio la questione. Chi non ha provveduto per tempo, potrà quindi essere soggetto di sanzione amministrativa tra i 500 e i 2500 euro, per ogni unità immobiliare. Ad essere esenti possono essere soltanto coloro che hanno ottenuto una relazione esimente, come prescritto dall’articolo 9 comma 5 lettera c) del decreto legislativo 192 del 2014. Un pronunciamento che pur essendo giuridicamente non vincolante, è ritenuto assolutamente esauriente dagli esperti.
Per relazione esimente si intende quella che deve dimostrare come l’installazione di un sistema di questo genere risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento esclusivamente alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. Una relazione di questo genere deve comunque essere firmata da un professionista abilitato, mentre non è richiesta l’asseverazione, la quale diventa invece obbligatoria per la relazione necessaria ai fini della non applicazione della norma tecnica Uni 10200 relativa alla ripartizione della spesa di riscaldamento.
L’obbligo di adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione va a riguardare i condominii e gli edifici polifunzionali, intendendosi con tale definizione gli edifici appartenenti ad un solo proprietario le cui unità immobiliari siano occupate da soggetti diversi, tra i quali dovrebbe quindi essere ripartita la spesa di riscaldamento. Poiché sul punto concordano pure le leggi regionali, anche gli edifici di edilizia popolare dovranno essere adeguati. In tal senso occorre anche ricordare come ai sensi dell’articolo 26 comma 5 della legge 10 emanata nel 1991, gli interventi volti all’adozione dei sistemi di termoregolazione siano considerati innovazioni, costringendo quindi a darne notizia presso il catasto degli impianti termici che le Regioni e le Province autonome, devono avere istituito ai sensi del Dpr 74/2013 articolo 10 comma 4. In tal modo alla Regione basta interpellare il sistema al fine di capire quali impianti centralizzati siano stati adeguati alla normativa o meno. Saranno proprio Regioni e Province Autonome (Trento e Bolzano) ad erogare le multe, ai sensi dell’articolo 16 comma 14 del decreto 102/2014.
Va ricordato infine che esiste anche un’altra sanzione, quella che va da 500 a 2.500 euro e che va a colpire la mancata ripartizione della spesa del riscaldamento, che deve effettuata in base alla norma Uni 10200 oppure seguendo il criterio indicato nel decreto legislativo 102/2014, all’articolo 9 comma 5 lettera d). In questo caso la sanzione è però riferita al condominio e non per ogni singolo proprietario. Proprio per questo, ed evitare quindi la sanzione, l’amministratore deve conservare la relazione che è stata sottoscritta dal professionista oppure, in alternativa, la relazione asseverata.
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