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Cauzione affitto: Come funziona e come restituirla

Quando di parla di contratti di locazione un occhio di riguardo va sempre al deposito cauzionale da parte dell’inquilino, meglio conosciuta come cauzione d’affitto. Tale deposito funge da garanzia per il proprietario o il locatore dell’immobile, il quale – grazie al versamento di una somma da lui stabilita – tutela sé stesso e l’immobile da lui dato in locazione, da eventuali danni perpetrati dall’inquilino, che siano essi di natura materiale (danni ai mobili presenti nella casa, alla tappezzeria, agli infissi e a tutto ciò che a che fare con i componenti dell’immobile) o mancati pagamenti dei canoni mensili concordati o degli eventuali costi relativi alle utenze, precedentemente stabiliti e pattuiti secondo contratto.

Il deposito cauzionale non può essere, però, utilizzato per il pagamento dei costi relativi alla disdetta prematura del contratto, con risoluzione immediata: la recessione da contratto d’affitto, infatti, prevede un pagamento di una tassa pari a circa 67 euro da versare all’Agenzia delle Entrate, spesa che va ripartita tra il conduttore ed il locatore.

In caso di risoluzione prematura del contratto – previa preavviso minimo di sei mesi –, non è, inoltre, possibile utilizzare la somma versata per la cauzione per coprire i costi delle mensilità rimanenti; la somma, infatti, andrà restituita solo al momento della risoluzione del contratto, in modo da verificare personalmente l’assenza di eventuali danni.

Alla scadenza del contratto, dunque, il locatore provvederà alla restituzione dell’intera somma del deposito cauzionale al locatario, solo dopo essersi accertato di non aver subito alcun tipo di danno all’interno o all’esterno dell’immobile.

Deposito Cauzionale

Secondo quanto stabilito dalla legge, il deposito cauzionale richiesto dal proprietario di un immobile per la locazione non può superare la somma pari a tre delle mensilità richieste per il canone d’affitto mensile; ciò non vieta, dunque, al locatore di richiedere due sole mensilità, o addirittura solo una di esse. È tutto a discrezione del proprietario.

La somma prevista per il pagamento della cauzione può essere versata in tre differenti modi: attraverso versamento in contanti; tramite una garanzia assicurativa, bancaria o fidejussoria; o, se l’importo è inferiore ai 1000 euro, mediante un libretto di risparmio postale o bancario al portatore.

Restituzione della cauzione

Per evitare problematiche relative alla falsificazione di danni da parte di quei proprietari che cercano, spesso, escamotage per non restituire i depositi cauzionali, la legge ha previsto una pratica obbligatoria che permette a locatario e locatore di essere il più trasparenti possibili nei confronti l’uno dell’altro.

Agli inizi del rapporto di locazione, infatti, quando viene effettuata la consegna dell’immobile, è obbligatorio redigere un verbale di consegna, un documento, cioè, in cui vendono accuratamente descritte le condizioni in cui si trova l’immobile e gli eventuali danni già presenti.

Ciò permette al proprietario di verificare con più facilità le condizioni dell’immobile a fine contratto, quando si dovrà nuovamente effettuare un sopralluogo in cui verrà redatto un nuovo verbale di consegna, al cui interno si dovranno comprovare ed evidenziare tutti gli eventuali danni apportati al locale, quantificando la somma che è necessaria trattenere dalla cauzione.

Nel caso in cui l’immobile venisse acquistato da un nuovo proprietario durante il periodo di locazione o la cauzione d’affitto non fosse ancora stata restituita al locatario, il nuovo acquirente sarà tenuto a subentrare nei diritti e nei doveri del precedente contratto di locazione, dovendo, dunque, restituire la cauzione per conto del vecchio proprietario.

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Nando Gravino

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