Una casa di proprietà è spesso un onere troppo gravoso per le persone. Il leasing abitativo immobiliare è uno strumento nuovo che permette l’acquisizione della prima casa con detrazioni fiscali molto convenienti, assieme ad una imposta di registro del’1.5 percento, molto ridotta rispetto alla norma.
Nel leasing abitativo la società che effettua il leasing si prende l’impegno di acquistare o costruire la casa scelta dal cliente. La casa in questione viene poi messa a disposizione del cliente a fronte di un canone pattuito (può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Proprio come il leasing di autoveicoli, al termine del contratto, il cliente ha poi la possibilità di acquistare completamente l’immobile ad un prezzo agevolato, definito come riscatto.
Ci sono diverse tutele a disposizione di entrambe le parti per il leasing abitativo.
Il cliente ha la possibilità di sospendere i pagamenti della rata per 12 mesi in caso di perdita del posto di lavoro, così come un rimborso parziale in caso di vendita prematura (prima della scadenza del contratto) dell’immobile a terzi.
Il leasing immobiliare abitativo viene introdotto dalla Legge di Stabilità n. 208/2015. Possono usufruirne tutti coloro che hanno un reddito complessivo inferiore ai 55 mila euro e che non abbiano, al momento, una abitazione principale.
Vi sono diversi vantaggi fiscali per gli aderenti al leasing abitativo:
Per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2020 i costi del leasing potranno essere detratti sulla dichiarazione dei redditi come costi per la prima casa.
Se si è di età inferiore ai 35 anni con un reddito inferiore ai 55 mila euro si ha una detraibilità pari al 19% del canone di leasing (massimo 8 mila euro annui) e fino al 19% del prezzo di riscatto (fino a 20 mila euro).
Se si ha un’età superiore ai 35 ma comunque col reddito inferiore ai 55 mila euro, la percentuale di detrazione rimane uguale, ma cambiano i limiti: 4000 euro massimo per la detrazione del canone e 10 mila per la detrazione del riscatto dell’immobile in leasing.
Come già detto, chi stipula un contratto per leasing ha a disposizione diverse tutele.
A partire dalla possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate in caso di perdita del posto di lavoro. Il contratto non è sospeso, però, nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta in maniera consensuale (ci si è dimessi), oppure si entra in pensione, o ancora si viene licenziati per giusta causa.
La sospensione non determina costi aggiuntivi in termini di commissioni o spese istruttorie.
Ovviamente anche la società che effettua il leasing ha delle tutele.
In caso di morosità da parte dell’inquilino, alla società è consentito, per il rilascio dell’immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto (art. 1, comma 81, legge 28 dicembre 2015 n. 208), cioè lo stesso tipo di procedura prevista dalla legge per gli inquilini morosi.
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