Imposta di registro: il decreto e il principio di soccombenza

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Calcolo imposta di registro

Il trasferimento della ricchezza, nonostante il paradosso, ha un suo costo, che talvolta supera e trasuda l’ammontare della stessa ricchezza che vogliamo trasferire: questa particolare operazione economica riguarda la compilazione di atti giudiziari e la stipulazione di qualsivoglia tipo di contratto, come per la compravendita, la locazione, il risanamento, la ristrutturazione e la costruzione di proprietà immobiliari. L’imposta di registro, nella fattispecie giuridica, è una tassa ufficiale dello Stato italiano e coincide, in parte, col concetto di ravvedimento operoso; teoricamente, l’imposta di registro dev’essere versata per svolgere l’atto di registrazione di qualsiasi trasferimento di ricchezza da una sorgente verso un destinazione.

Il suddetto trasferimento può essere registrato attraverso due processi differenti: la registrazione privata o la registrazione pubblica. L’imposta, in ogni caso, viene applicato e si tenga ben noto che l’Agenzia delle Entrate ha accesso ad ognuno di questi atti, i quali sono mostrati in chiaro agli operatori e ai tecnici dell’agenzia nazionale. Al di là dell’esito dell’udienza del trasferimento della ricchezza, l’Agenzia delle Entrate può obbligare ambo le parti in causa a svolgere una richiesta di pagamento dell’imposta di registro, a cui comunemente ci si riferisce come semplice tassa. Tutte le parti coinvolte nel processo, di conseguenza, sono costrette dall’agenzia a pagare l’imposta, fin tanto che concorrono entrambe nell’atto giudiziario.

Il principio di soccombenza

Con “principio di soccombenza” s’intende la normativa di legge per la quale il pagamento dell’imposta di registro, per definizione, è riservata alla parte che si occupa del versamento delle spese legali, e cioè del pagamento degli organi di avvocatura e via dicendo.

Tralasciando l’ambito contestuale nel quale l’imposta di registro s’inserisce nella quotidianità, ricordiamo che quest’ultima tassa è stata introdotta da una normativa speciale, cioè il Decreto del Presidente della Repubblica 131 del 1986 ed è stata successivamente regolamentata dagli ufficiali dell’Agenzia dell’Entrata nei meriti dei contratti di locazione.

Istituzioni soggette alla registrazione

Secondo il testo integrale del decreto sopraindicato reperibile sul sito web dell’Università di Torino, i seguenti sono solo una parte delle istituzioni soggette alla registraizone dell’imposta. In particolare, elenchiamo le tre categorie di istituzioni più soggette al pagamento della imposta.

“Sono soggetti a registrazione:

a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero;

b) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;

c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede dell’amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell’amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea.”

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