Fra i condomini litiganti, la mediazione gode

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Parafrasando un famoso proverbio che pone al centro della soluzione di un litigio fra due litiganti proprio un terzo individuo, similmente ciò che accade all’interno delle mura condominiali può essere risolto unicamente attraverso i procedimenti di mediazione.

Cos’è la mediazione?

Con “mediazione” s’intende l’utilizzo di pratiche sociali e legali volte alla risoluzione di una diatriba, di un litigio o più semplicemente di un’incomprensione o di un fraintendimento fra due o più abitanti del condominio in questione. Situazioni del genere possono capire, per esempio, per via di controversie scoppiate per un errato uso delle aree comuni dello stabile, per una serie di rumori percepiti da una delle due parti, o anche solo per dei bisticci bambineschi a cui non si riesce a dar freno. Nella maggior parte dei casi, i condomini litiganti si contendono la ragione a vicenda e fra di loro; altre volte, però, gli stessi condomini si accaniscono contro l’amministratore o il legislatore responsabile per raggiungere un accordo comune. A tal proposito, subentra la legge, la quale s’occupa di regolare questioni di questo calibro attraverso diverse disposizioni ed applicazioni del codice civile.

liti in condominio

Le disposizioni del codice civile in materia di diatribe fra condomini

Il codice civile evidenzia delle disposizioni per cui si regolamentano le controversie “in materia di condominio”, ossia, s’intende, quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni civili contenute nel libro III, titolo VIII, capo II, del codice civile e dei suoi propri articoli dal 61 al 72, disponibile per l’attuazione in qualsiasi circostanza.

Le disposizioni del codice civile in materia di diatribe fra condomini

La normativa di riferimento

Secondo quanto recita la normativa sottostante, per certe controversie si è obbligati ad affrontare il processo di mediazione; l’accordo, inoltre, ottenuto attraverso la mediazione ha valore di sentenze giuridica, la quale può essere accompagnata da un arbitrato forense e negoziazioni assiste da parte della Giustizia.

La mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, primo comma, del DL 4 marzo 2010, n. 28, è entrata in vigore nel marzo 2012, ma una sentenza della Corte Costituzionale (6/12/2012, n. 272) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, rendendola inapplicabile. L’istituto è stato reintrodotto, con modifiche, dal cosiddetto “decreto del fare” (DL 21 giugno 2013, n. 69). Il “nuovo” art. 5, comma 1-bis, dispone che «Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio (…) è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (…) L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza». Oltre alla mediazione, per risolvere le liti condominiali vi sono la negoziazione assistita e l’arbitrato forense, entrambi disciplinati dal decreto legislativo 132/2014 poi convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.”

Conclusioni generali

Di conseguenza, è ovvio e umano affermare che a nessuno piacciono i litigi e che tutti, nella maggior parte dei casi, bramano la ragione; subire un torto è sempre una seccatura, e la legge – in questi casi – ci viene incontro con delle disposizioni rapide e concrete.

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