
Scadenze posticipate per acconto e saldo IRAP 2025 (www.casalive.it)
Slittano i termini per il versamento dell’IRAP 2025, con importanti novità riguardanti modelli, codici tributo e scadenze.
La recente legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e le successive risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate introducono modifiche rilevanti, anche in relazione al differimento dei pagamenti e all’istituzione di nuovi codici tributo.
Il versamento del saldo 2024 e della prima rata di acconto IRAP 2025, originariamente previsto per il 30 giugno 2025, è stato posticipato al 21 luglio 2025. Tale proroga deriva dal decreto correttivo fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025.
È importante sottolineare che i contribuenti hanno la possibilità di effettuare i pagamenti entro 30 giorni dalla nuova scadenza, ovvero entro il 21 agosto 2025, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Questa misura si applica in particolare a soggetti ISA, forfettari e a chiunque versi IRAP, con l’obiettivo di agevolare la liquidità delle imprese e dei professionisti.
Le altre scadenze previste per il 2025 rimangono:
– Seconda rata dell’acconto IRAP pari al 60% da versare entro il 1° dicembre 2025 (spostato dal 30 novembre, domenica);
– Saldo IRAP 2025 da effettuare entro il 30 giugno 2026.
Nuovi modelli IRAP e codici tributo aggiornati per il 2025
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i modelli dichiarativi IRAP 2025 in linea con le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. I modelli si articolano nei seguenti quadri principali:
– IP: società di persone;
– IC: società di capitali;
– IE: enti non commerciali;
– IK: amministrazioni ed enti pubblici;
– IR: ripartizione della base imponibile e dati relativi al versamento;
– IS: prospetti vari, inclusa la nuova sezione XXIII sul concordato preventivo biennale.
La trasmissione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema “Siatel v2.0 PuntoFisco”, che collega l’Anagrafe tributaria agli enti locali. Il termine per la presentazione è fissato al 31 ottobre 2025 per la maggior parte dei soggetti, mentre per i soggetti IRES e le pubbliche amministrazioni con esercizio non coincidente con l’anno solare è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.
In aggiunta, sono stati istituiti nuovi codici tributo IRAP con la Risoluzione 38/E del 2025, necessari per il versamento di maggiori acconti conseguenti al differimento di alcune deduzioni per banche e assicurazioni. I codici sono:
– 3881 – Maggior acconto I rata IRAP;
– 3882 – Maggior acconto II rata o unica soluzione IRAP.
Questi codici vanno indicati nel modello F24, sezione “Regioni”, unitamente al codice della regione interessata e all’anno d’imposta nel formato “AAAA”.

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) grava sull’esercizio abituale di attività produttive sul territorio regionale, calcolata sulla base imponibile costituita dal valore della produzione netta. Comprende costi quali il personale dipendente, collaborazioni e accantonamenti, e si applica con un’aliquota ordinaria del 3,9%, modificabile dalle Regioni entro un range dello 0,92% in più o in meno.
Nonostante ripetuti tentativi di abrogazione, l’IRAP resiste principalmente perché rappresenta una fonte essenziale per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. La normativa di riforma fiscale prevista dalla Legge 111/2023 impone che ogni modifica non debba ridurre il gettito fiscale complessivo né gravare maggiormente su pensionati e lavoratori dipendenti.
Alcune esenzioni sono già in vigore: dal 2022, infatti, sono esclusi dall’IRAP i titolari di partita IVA in regime forfettario, le ditte individuali e i liberi professionisti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
Modalità di calcolo e versamento IRAP
La base imponibile IRAP si calcola sul valore della produzione netta, includendo anche componenti che per l’impresa rappresentano costi, come personale e interessi di leasing. Le Regioni hanno autonomia nel determinare l’aliquota, restando però vincolate a garantire il finanziamento alla sanità pubblica.
Per il versamento, il modello F24 è l’unico strumento ammesso, con l’obbligo per i titolari di partita IVA di utilizzare modalità telematiche tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o intermediari abilitati. I contribuenti non titolari di partita IVA possono anche utilizzare il modello cartaceo.