Disciplinato dall’art. 769 del codice civile, la donazione sta a rappresentare quel contratto tramite il quale è possibile arricchire, o comunque trasferire in favore di qualcun altro, un proprio diritto o assumere verso la persona indicata un’obbligazione. Quando questo avviene, la persona verso la quale si intende trasferire le proprie proprietà non è, naturalmente, tenuto a ricambiare la prestazione in alcun modo, trattandosi per l’appunto di una donazione.
Ma cosa accade se ci si accorge che la persona scelta per il rilascio delle proprie eredità, proprietà, o diritti si riveli, per un motivo o per un altro, poco idonea a questo ruolo?
La legge, prevede in alcune casistiche ben prestabilite, la possibilità di richiedere la revoca dell’atto di donazione, annullando così la donazione effettuata e procedendo al ripristino dei beni e, più in generale, delle liberalità concesse.
Vediamo nel dettaglio quali sono i casi e cause che possono determinare la revoca di un atto di donazione, e analizziamo quali sono i passi da compiere per ottenerla e quali, invece, i doveri da ottemperare per chi “subisce” la revocazione.
Regolarmente la legislazione non ammette la revoca di un atto di donazione in seguito alla sua accettazione, in quando la pretesa di una restituzione delle liberalità è, di norma, moralmente non accettata; vi sono però, dei casi particolari in cui è ammessa dalla legge la revoca della donazione effettuata.
In particolare, si tratta di casi in cui siano avvenuti inconvenienti interpersonali, o si siano scatenati litigi o ancora situazioni problematiche e cause di forza maggiore. In ciascuno di questi casi bisogna saper affrontare la questione in modo ben organizzare, civilmente ed educatamente, gestendo in modo corretto tutti i passi ed i moduli necessari all’avviamento della revoca.
I casi legalmente riconosciuti in cui è possibile attuare una revoca dell’atto di donazione e degli atri di liberalità, sono previsti dall’articolo 800 del codice civile, e sono sostanzialmente due, entrambi soggetti a particolari condizioni e con la possibilità di essere richiesti sia dal donante, sia dai suoi eredi. Le ipotesi in questione riguardano, dunque, soltanto i casi di ingratitudine da parte del ricevente – che prevedono delle condizioni specifiche definite dall’articolo 801 del codice civile –, ed i casi di sopravvenienza di figli del donante, i quali sono invece soggetti alle condizioni e alle situazione particolari descritte dall’articolo 803 del codice civile.
Il primo caso, quello relativo ad atteggiamenti di ingratitudine, può essere accettato come tale e portare alla revoca della donazione, solo se una o più condizioni presenti nel suddetto articolo sono soddisfatte; in particolare, i casi di ingratitudine sono riconosciuti come tali solo se il donatario:
Secondo quanto stabilito dal codice civile.
Nel caso di sopravvenienza di figli, invece, le richieste di revoca possono essere effettuate solo secondo alcune condizioni ed in situazioni particolari, secondo quanto stabilito dall’articolo dedicato, il quale afferma che:
Se il figlio o il discendente in questione dovesse, però, venire a mancare, la revoca della donazione non sarebbe più eseguibile.
Non tutti gli atti di liberalità possono, però, essere oggetto di revoca; le donazioni rimuneratore, ad esempio, sono escluse da questo tipo di possibilità, secondo quanto definito dall’ex art. 809 c.c., così come le donazioni non soggette a collazione, ex art. 742, o quelle eseguite in occasione di un determinato matrimonio.
Per quanto, invece, riguarda le pratiche legali e burocratiche da svolgere per richiedere la revoca di una donazione, le procedure da effettuare sono diverse e vanno tutte eseguite tramite un atto pubblico registrato da un notaio. Non sono indifferenti le spese da affrontare, quali imposte ed onorario del notaio, tasse e spese variabili secondo il valore dei beni oggetto della revoca.
I termini per ottenere la revoca di una donazione variano, poi, in base a diversi casi:
Come deve comportarsi il donatario una volta appreso l’atto di revoca? Lo sfortunato soggetto, è in questo caso tenuto alla restituzione dei beni a lui precedentemente conferiti, e non potrà, in alcun modo, contestare la scelta del donante; la revoca è, infatti, intesa come un’iniziativa a senso unico che non necessita di una corrispondenza e di una dichiarazione biunivoca. Il diritto potestativo del donante, difatti, conferisce a questi la possibilità di togliere efficacia alla donazione nelle casistiche previste e precedentemente analizzate.
Se, al momento della revoca, il donatario avesse alienato i beni donati, egli, o i suoi eredi, si troverebbero costretti a farsi carico di restituire una somma in denaro pari al valore dell’oggetto donato e dei guadagni da esso ricavati; in questo scenario, la legge si è premurata di tutelare gli interessi di terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto della donazione.
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