Secondo alcuni decreti governativi e legislativi, l’ IVA prima casa è agevolata al 4% in base ad un concorso di requisiti soggettivi. Per l’acquisto della prima abitazione, infatti, le agevolazioni di natura fiscale riguardano per lo più un aliquota ridotta al 3%, cioè un’imposta catastale in misura fissa di circa 170€, che si differenzia dalla sua simile ed omonima imposta ipotecaria a misura fissa dello stesso valore e agevolata, però al 4%. Per ottenere entrambe le agevolazioni, occorre possedere determinati e specifici requisiti sia di carattere soggettivo che di carattere oggettivo.
In particolare, le agevolazioni riguardano gli immobili che non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; in sede di stipula del contratto di acquisto della prima abitazione, infatti, il contribuente sarà obbligato ad attestare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per usufruire parzialmente o completamente della suddetta agevolazioni e dovrà, appunto, dichiarare in quale categoria catastale appartiene l’immobile.
Le sole categorie che beneficiano delle agevolazioni della prima casa sono: le abitazioni di tipo civile, che rientra nella categoria A2; le abitazioni di tipo economico, che rientra nella categoria A3; le abitazioni di tipo popolare, che rientra nella categoria A4; le abitazioni di tipo ultra popolare, che rientra nella categoria A5; le abitazioni di tipo rurale, che rientra nella categoria A6; le abitazioni in ville, che rientra nella categoria A7; e, infine, le abitazioni e gli alloggi tipici del luogo di appartenenza, che rientra nella categoria A11.
Ulteriori agevolazioni possono essere erogate in base alla locazione stessa dell’immobile: infatti, se l’immobile si trova in un altro comune rispetto a quello in cui l’acquirente svolge un qualsivoglia tipo di attività, ad esempio dove ha la sede di lavoro – si tenga conto che l’attività, però, non dev’essere necessariamente remunerativa: può essere anche un’attività di studio o di volontariato.
L’immobile, poi, è agevolato nel processo di compravendita se l’acquirente è stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro o nel comune in cui ha sede il tipo di attività sopraindicato; inoltre, l’acquirente dev’essere necessariamente un cittadino italiano che si è trasferito all’estero e deve avvalersi, in questa casistica particolare, di un certificato di iscrizione all’AIRE o di un’autocertificazione resa nell’atto dell’acquisto dell’immobile.
E’, dunque, possibile ottenere queste agevolazioni in moltissimi modi differenti, in base a dei requisiti a cui si deve obbligatoriamente corrispondere. L’immobile, in ogni caso, deve disporre di due condizioni ben precise: il precedente immobile situato nel medesimo luogo dev’essere stato acquistato a suo tempo con i benefici della prima casa; poi, lo stesso immobile che aveva luogo nel punto in cui sorge la nuova casa dev’essere stato venduto entro 1 anno dalla data dell’atto legislativo che ufficializza le agevolazioni della prima casa da parte delle agenzie governative.
Tutte queste normative vengono applicate affinché la legge non venga infranta e tutti possano beneficiare, in qualche modo, di un’agevolazione più o meno cospicua che possa aiutare l’acquirente ad arrivare serenamente a fine mese.
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