Una volta che si sia deciso di fare una donazione, ad esempio di una casa o di una somma in denaro, si può tornare indietro? Una domanda del tutto legittimo da porsi, in quanto a volte può accadere che la persona cui si è deciso di fare la donazione si dimostri del tutto diversa da quella che si era immaginato il donatore, oppure che tra le due parti venga a crearsi una vera e propria frattura tale da giustificare il desiderio di annullare l’operazione precedente da parte dello stesso donatore.
La prima possibilità di annullare una donazione è rappresentata dall’impugnazione, la quale può essere richiesta per uno spettro di cause molto ampia, in cui rientrano:
– la violenza esercitata dal donatario nei confronti del donatore sotto forma di pressione psicologica o fisica;
– un errore commesso dal donatario, ovvero quando la donazione viene effettuata per via di una ragione che in realtà non sussiste nel caso in cui l’errore sia scusabile e riconoscibile da parte sua;
– il dolo, ovvero quando il donatario, al fine di farsi regalare un bene, abbia dato vita ad un raggiro o ad altri comportamenti artificiosi inducendo in errore il donatore;
– l’incapacità del donatore, ovvero l’incapacità di intendere o volere da parte sua nel momento dell’atto, che non necessita di una formale dichiarazione di interdizione o inabilitazione da parte del tribunale, essendo sufficiente il rilevamento di uno stato (anche transitorio) di incapacità effettiva, come accade per il soggetto ubriaco, sotto effetto di psicofarmaci o di droghe;
– la violazione delle quote di legittima, potestà spettante ai legittimi eredi, ovvero al coniuge, ai discendenti (figli, nipoti) e ascendenti (genitori, nonni) cui per legge (Codice Civile) spettano quote fisse sul patrimonio del defunto, le quali non possono essere intaccate neanche dalle donazioni da questi poste durante la sua vita;
– la nullità della forma, che per legge deve essere un atto pubblico, ossia registrato dal notaio e con la presenza di almeno due testimoni. Dal novero sono escluse solo le donazioni di modico valore (che viene rapportato alle condizioni economiche del donante).
Si può anche revocare la donazione, ad esempio per indegnità del donatario o quando il donatore viene a conoscenza dell’esistenza di figli di cui non era a conoscenza nel momento in cui aveva optato per tale soluzione. Altre cause di revoca sono:
– l’ingratitudine, che scatta quando il donatario commette gravi reati contro il donatore, il suo coniuge, i suoi figli o i genitori tra cui l’omicidio, il tentato omicidio, la calunnia (ossia l’accusa falsa davanti a una pubblica autorità), la falsa testimonianza;
– l’ingiuria verso il donatore, che sussiste nel caso in cui il donatario metta in opera un comportamento tale da rivelare un’avversione duratura, profonda e radicata o manifesti l’aperta disistima nei confronti delle qualità morali o manchi di rispetto nei confronti della dignità della controparte;
– sia arrecato un evidente danno al patrimonio del donatore o sia rifiutato il versamento degli alimenti dovuti al donatore.
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