
Spese ordinarie e straordinarie: definizioni e modalità di ripartizione (www.casalive.it)
Nei divorzi con figli, la gestione delle spese per il mantenimento della prole rappresenta uno degli aspetti più delicati.
La normativa italiana prevede precise regole che disciplinano la suddivisione tra spese ordinarie e straordinarie, con l’obiettivo di tutelare al massimo il benessere del minore, garantendo insieme la corretta partecipazione economica di entrambi i genitori.
Le spese ordinarie sono quelle che ricorrono con regolarità e sono prevedibili nel corso dell’anno: esse comprendono il sostentamento quotidiano, l’abbigliamento, i medicinali da banco, il trasporto urbano, le ricariche telefoniche, e il materiale scolastico come cancelleria e libri. Questi oneri sono generalmente inclusi nell’assegno di mantenimento mensile stabilito dal giudice o concordato tra le parti. Il genitore non collocatario versa questo contributo al genitore collocatario, che non potrà richiedere ulteriori importi per tali spese.
Le spese straordinarie, invece, sono quelle imprevedibili o eccezionali che si aggiungono al mantenimento ordinario. Si tratta di costi legati ad esigenze particolari, come trattamenti sanitari speciali, iscrizioni a corsi e attività extrascolastiche, o interventi non coperti dal servizio sanitario nazionale. Queste spese vengono ripartite in misura paritetica al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo, e il genitore che anticipa il pagamento ha diritto al rimborso da parte dell’altro, dietro presentazione delle relative ricevute fiscali intestate al figlio.
Spese straordinarie obbligatorie e da concordare
Le spese straordinarie obbligatorie sono quelle indispensabili e urgenti, alle quali il genitore non collocatario non può sottrarsi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le visite mediche prescritte dal medico, i trattamenti sanitari indifferibili, le spese per libri scolastici (anche se su questo punto la giurisprudenza non è univoca), e i costi relativi a veicoli acquistati per il figlio, come motorini o automobili.
Al contrario, le spese straordinarie da concordare richiedono il consenso preventivo di entrambi i genitori. Tra queste si annoverano iscrizioni a scuole private, master o specializzazioni post-universitarie, attività sportive, corsi di lingua, doposcuola, feste di compleanno o altre ricorrenze speciali, e manutenzioni straordinarie di veicoli. Se non vi è accordo, chi ha sostenuto la spesa non potrà pretendere il rimborso.

Spesso sorgono controversie sulla natura di alcune spese, in particolare quelle scolastiche e universitarie. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34100 del 2 novembre 2021, ha stabilito che le spese universitarie non possono essere considerate straordinarie in quanto non imprevedibili. Tuttavia, qualora l’iscrizione universitaria comporti un aggravio significativo e non sia stata prevista inizialmente, il genitore collocatario può richiedere una revisione dell’assegno di mantenimento.
Per chiarire dubbi e prevenire conflitti, molti tribunali hanno adottato protocolli specifici che definiscono in dettaglio quali spese rientrano nelle categorie ordinarie, straordinarie obbligatorie e straordinarie da concordare. Ad esempio, il Protocollo del Tribunale di Bologna è un documento di riferimento che aiuta i genitori a orientarsi nella gestione economica post-separazione.
Le regole previste dai protocolli impongono che il genitore che anticipa una spesa straordinaria debba comunicarlo tempestivamente all’altro, allegando le ricevute di pagamento intestate al figlio. La mancata risposta entro 30 giorni viene considerata assenso tacito. Inoltre, i protocolli consigliano di richiedere il rimborso in tempi brevi, evitando accumuli che possono complicare il recupero dell’importo.
Spese sportive, ricreative e per la patente di guida: regole specifiche
Le spese sportive e ricreative seguono la regola della previa condivisione: se i genitori sono d’accordo sull’attività svolta dal figlio, entrambi devono contribuire alle spese in modo paritario. Se invece uno dei due procede unilateralmente, sarà tenuto a sostenere integralmente il costo.
Per quanto riguarda le spese per la patente di guida, esse sono considerate spese straordinarie, dato che non rientrano nelle necessità ordinarie coperte dall’assegno di mantenimento. Questi costi includono iscrizione alla scuola guida, esami teorici e pratici, e documentazione amministrativa. La ripartizione avviene solitamente in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore, con obbligo di documentazione e, se possibile, accordo preventivo.