Cos’è un bene immobile? E cos’è un bene mobile? Quali sono le differenze principale che sorgono fra le due tipologie di proprietà? Esiste qualche tratto che le accomuna o parliamo di entità completamente distinti e separate?
Proprio così. Conoscere la differenza fra un bene mobile e un bene immobile è importante, nonché utile e necessario, in moltissime situazioni e dinamiche differenti; le principali differenze, infatti, risiedono proprio nelle modalità di trasferimento del bene e nei meccanismi pubblicitari.
L’articolo 810 del codice civile fornisce una definizione generale di bene, tramite la quale si può risalire alla differenza fra bene mobile e bene immobile; secondo la legge, dunque, un bene è definito come segue.
“Un bene giuridico è una cosa caratterizzata dall’utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell’uomo; dall’accessibilità, intesa come possibilità di subire espropriazione; dalla limitatezza, quale disponibilità limitata in natura. Questa definizione si distingue, perciò, da quella naturalistica di cosa: è possibile, infatti, che vi siano cose non beni giuridici, basti citare a questo proposito l’aria, e beni giuridici che non siano allo stesso tempo cose. Basti pensare, a tale riguardo, alle opere dell’ingegno.”
Sinteticamente, le caratteristiche che devono possedere queste entità possono essere riassunte schematicamente in tre concetti: l’utilità, cioè l’idoneità a soddisfare una necessità dell’uomo; l’accessibilità, ossia la possibilità di subire una espropriazione volontaria, e la limitatezza, relative al numero finito circa la disponibilità del suddetto bene. Di conseguenza, un bene giuridico, mobile o immobile che sia, è un oggetto o un’entità che possiede valore, considerata la sua disponibilità limitata e la possibilità di appropriazione.
Abbiamo capito cos’è, per legge, un bene giuridico, ma non sappiamo ancora quali entità rientrato nelle categorie descritte dal codice civile, perciò è importante chiarire la classificazione di beni giuridici.
I beni giuridici si suddividono in corporali; immateriali; fungibili; infungibili; consumabili; inconsumabili; generici; specifici; divisibili; presenti; futuri; mobili ed immobili.
Le categorie da noi prese sotto esame sono proprio le ultime due, regolate da ulteriore normativa del codice civile, ossia l’articolo 815, che recita come segue.
“Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni. Alcuni beni mobili sono dal legislatore equiparati, quanto a determinati aspetti della disciplina giuridica, forma ed onore di pubblicità, ai beni immobili; si tratta dei beni mobili registrati che sono i c.d. beni di locomozione e di trasporto come le navi, gli aeromobile e gli autoveicoli.”
In conclusione, adesso siamo in grado di riconoscere un bene immobile da uno mobile sia in termini pragmatici, sia in termini legislativi.
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