Normative

Come comportarsi contro i rumori molesti

Il fastidio provocato dai rumori, mentre si è nella propria abitazione a rilassarsi, è esorbitante, così come lo è la presenza di fumo, odori e via dicendo; il responsabile è il vicino, ma come si può agire per risolvere – o, per lo meno, arginare – il problema?

Secondo la legge, il proprietario di un’abitazione non può impedire rumori molesti, immissioni di fumo, calore, esalazioni, e altri disturbi simili, derivanti dall’abitazione del vicino, se tali disturbi non superano la normale soglia di tollerabilità: questo non significa certamente che se si ha a che fare con un vicino rumoroso, chiassoso o troppo esuberante, allora si debba subire il problema il silenzio, barricandosi in casa.

Al contrario, la legge intende affermare che è necessario sopportare le immissioni e i disturbi prodotti dal vicino finché il problema non supera la cosiddetta “soglia di normale tollerabilità”. Tale soglia viene considerata il limite che un soggetto medio, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, è in grado umanamente di tollerare. Inoltre, sarà necessario verificare l’intensità del fumo, del calore, e dei rumori prodotti dal vicino ed entranti nell’abitazione per certificarne l’idoneità a recare pregiudizio nei confronti di chi li si subisce.

Cosa fare se i rumori sono provocati da un animale

Quando il problema non è causato dal vicino, spesso si attribuisce la colpa dei rumori molesti ad un animale, come per esempio un cane. La legge, in questo caso, non individua un misura in decibel rispetto alla quale l’abbaiare del cane sia vitato, né fissa un orario preciso nel quale lo stesso possa “lasciarsi andare” ed abbaiare liberamente. L’ipotesi, in tal caso, è pervenuta nell’articolo 844 c.c. della legge che regolamenta i rumori molesti in condomini o abitazioni. Non molti giudici hanno pronunciato una sentenza precisa in materia, ma è comunque possibile affermare che la Giustizia, all’unanime, si conformi al principio di responsabilizzazione del padrone del cane, che però tutela il diritto ad abbaiare dell’animale.

Questo significa che il padrone del cane deve comportarsi in maniera diligente e responsabile, ed evitare che il proprio cane possa recare disturbo al vicino; allo stesso modo, però, i giudici hanno affermato che la natura del cane non può essere assassinata nel merito di una legge scritta: ergo, saltuari ed episodici momenti di disturbo dell’animale dovranno essere tollerati dai vicini, lasciando l’animale in pace.

In alcuni tribunali, come il Tribunale di Lanciano, la giustizia si è spinta addirittura oltre, riconoscendo una sorta di diritto del cane ad abbaiare come espressione e manifestazione della sua natura. In ogni caso, a quanto pare la giustizia è efficiente e rapida nei casi che riguardano le battaglie ai rumori molesti.

Nando Gravino

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