
Scatta la Sanatoria, se aderisci non gli devi più nulla - casalive.it
Con la nuova norma nel decreto Fiscale 2025, per chi ha aderito alla rottamazione delle cartelle basta pagare la prima rata per ottenere l’estinzione automatica del processo tributario.
A partire da luglio 2025, cambia il meccanismo di estinzione dei processi tributari legati a cartelle rottamate. Lo prevede una norma di interpretazione autentica inserita nel decreto Fiscale, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati. La modifica riguarda l’art. 1, comma 236, della legge 197/2022 e stabilisce che l’estinzione del contenzioso si perfeziona già con il versamento della prima o unica rata del piano agevolato. Fino ad ora, invece, il mancato completamento dell’intero pagamento impediva la chiusura dei giudizi. Il cambiamento mette fine ai contrasti giurisprudenziali e alle incertezze interpretative, chiarendo una volta per tutte gli effetti dell’adesione alla definizione agevolata dei debiti fiscali.
La norma chiarisce i requisiti per chiudere i giudizi pendenti
Secondo il testo approvato, per ottenere l’estinzione automatica del processo, il contribuente deve depositare tre documenti:
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con l’importo da versare e le scadenze;
La prova dell’avvenuto pagamento della prima rata.
La disposizione vale solo per i giudizi riguardanti i debiti ricompresi nella rottamazione, e ha lo scopo di coordinare la procedura amministrativa con quella giurisdizionale. A seguito del deposito, il giudice dichiara l’estinzione d’ufficio, rendendo inefficaci eventuali sentenze o provvedimenti emessi durante il processo, purché non ancora passati in giudicato. Non sarà più necessario attendere l’esito dell’intero piano rateale.

Si tratta di un intervento decisivo anche sul piano pratico. In presenza della documentazione richiesta, il giudice può chiudere il processo anche senza richiesta delle parti. Se invece i versamenti non vengono effettuati, la sospensione viene revocata su istanza di una delle parti, come previsto dalla precedente normativa. Le somme versate fino a quel momento, anche in pendenza di giudizio, restano acquisite all’Erario e non possono essere rimborsate.
Fine della confusione tra Fisco e tribunali
Negli ultimi anni si sono registrate decisioni contrastanti. Alcuni giudici avevano ritenuto sufficiente il pagamento iniziale per chiudere il contenzioso (come da ordinanza n. 24428/2025), mentre altri, tra cui la Ctr Sicilia nel 2021, avevano sostenuto la necessità del versamento completo. Questa incertezza ha causato un’ondata di ricorsi, interpretazioni difformi e processi bloccati per mesi.
Con la norma approvata, il Legislatore chiarisce in via definitiva la portata della definizione agevolata, evitando che i giudici debbano pronunciarsi di volta in volta sulla sufficienza dei versamenti. L’obiettivo è semplificare la gestione dei giudizi in corso e alleggerire il carico dei tribunali tributari, senza penalizzare i contribuenti che hanno rispettato gli impegni assunti.
La disposizione non solo uniforma le regole, ma pone un limite anche alla possibilità di recupero di somme già versate: non è previsto alcun rimborso, nemmeno in caso di estinzione anticipata del contenzioso. Questo rende la nuova norma anche uno strumento di tutela degli interessi erariali, che punta a evitare ulteriori reclami e contenziosi.